Sez. U, Sentenza n. 4830 del 25/07/1980 (Rv. 408656 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DOMANDA DI RILASCIO NEI CONFRONTI DELLA PA - PROPONIBILITA - LIMITI - PROVVEDIMENTO ABLATIVO POSTERIORE ALLA FINE DELLA LOCAZIONE - MERA PROTRAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE DOPO LA SCADENZA - PROPONIBILITA DELLA PREDETTA AZIONE - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DOMANDA DI RILASCIO NEI CONFRONTI DELLA PA - PROPONIBILITA - LIMITI - PROVVEDIMENTO ABLATIVO POSTERIORE ALLA FINE DELLA LOCAZIONE - MERA PROTRAZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE DOPO LA SCADENZA - PROPONIBILITA DELLA PREDETTA AZIONE - PERSISTENZA.*
In tema di locazione stipulata da un ente pubblico per ottenere il godimento di un immobile da adibire a pubblici uffici, il privato locatore puo agire davanti al giudice ordinario per chiedere lo accertamento della cessazione del rapporto, nonche la condanna del locatario al rilascio, atteso che la richiesta pronuncia agisce nello ambito delle vicende di un tale contratto, in relazione al quale la amministrazione stessa non esercita poteri autoritativi. Questo principio trova deroga solo quando, dopo la fine della locazione, sia intervenuto un provvedimento di natura ablativa, emesso dalla autorita cui la legge attribuisce il relativo potere, e, pertanto, va esclusa nella ipotesi di mero protrarsi del godimento del bene dopo la scadenza del rapporto locatizio, che rappresenta una attivita materiale non integrante Esercizio di quel potere. (V 2428/79, mass n 398739; (V 416/75, mass n 373667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)