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Sez. L, Sentenza n. 9691 del 18/09/1991 (Rv. 473900 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Decadenza | Domanda all'ente assicuratore - Termine di sessantasette giorni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473900-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Decadenza

Ai fini della concessione della indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 a favore dei dipendenti di imprese industriali (con esclusione di quelle edili) che siano stati licenziati per cessazione di attività aziendale di stabilimento o di reparto o per riduzione di personale, l'assicurato deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale proponendo formale domanda all'ente assicuratore nei termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 77 e 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (applicabili per effetto del richiamo, operato dall'art. 8 quarto comma della citata legge n. 1115 del 1968, all'osservanza delle norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione) e quindi entro sessantasette giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)