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Sez. L, Sentenza n. 3344 del 21/03/2000 (Rv. 534942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Domanda all'ente assicuratore - Termine - Periodo di malattia iniziato subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Decorrenza del termine - Dalla fine del trattamento di malattia.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

In caso di periodo di malattia che inizi subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, come tale coperto dalla assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni, il termine di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione - di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile -, previsto dall'art. 129, quinto comma, del R.D. 4 ottobre 1935 n. 1827, decorre dalla cessazione del trattamento di malattia.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)