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Sez. L, Sentenza n. 11033 del 03/11/1998 (Rv. 520335 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede amministrativa - Necessità - Termini per la presentazione - Disciplina dell'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Conseguenze - Termine a pena di decadenza per la presentazione della domanda - Sessantotto giorni dalla cessazione del lavoro.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520335-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 a favore dei dipendenti da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale o da imprese che cessino l'attività o riducano il personale per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, l'assicurato deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale proponendo formale domanda all'ente assicuratore nei termini previsti a pena di decadenza dagli artt. 77 e 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155) - termini applicabili per effetto del richiamo operato dal comma dodicesimo dell'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991 alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria -, e quindi entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dato che la legge indica il termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile e l'indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)