Sez. L, Sentenza n. 1057 del 03/02/1998 (Rv. 512158 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Domanda all'ente assicuratore - Efficacia costitutiva - Sussistenza - Diritto all'indennità - Per il periodo anteriore alla presentazione della domanda - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai fini del conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, a norma dell'art. 77 legge n. 1827 del 1935 (norma ancora in vigore e richiamata dall'art. 8 legge n. 1115 del 1968), il disoccupato deve presentare apposita domanda e, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennita sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione; la nascita del diritto all'indennità è pertanto legata all'iniziativa del soggetto interessato alla quale deve riconoscersi efficacia costitutiva, configurandosi gli altri elementi di fatto (come la disoccupazione o lo stato di bisogno) quali meri presupposti della fattispecie, con la conseguenza che non può essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione per un periodo anteriore alla presentazione della domanda da parte del disoccupato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)