Sez. 1, Ordinanza n. 48721 del 23/11/2004 Cc. (dep. 20/12/2004) Rv. 230193 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Rigetto richiesta liquidazione di compenso - Ricorso per Cassazione presentato personalmente dal difensore - Inammissibilità.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Il ricorso avverso il provvedimento, che decide sull'opposizione al decreto che rigetta la richiesta di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è disciplinato dalle regole del processo penale e pertanto, in applicazione dell'art. 613 cod. proc. pen. secondo cui la rappresentanza del ricorrente deve avvenire ad opera di difensore iscritto all'albo speciale, anche il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, soccombente nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, non può presentare personalmente ricorso per cassazione ma deve farsi assistere da difensore iscritto all'albo speciale.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)