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Sez. 1, Sentenza n. 9209 del 03/08/1992 (Rv. 478417 - 01)

Sanzioni amministrative - Competenza e giurisdizione | Infrazioni amministrative - Obiettiva connessione con un reato - Conseguenze - Cognizione - Giudice penale - Devoluzione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478417-01

Sanzioni amministrative - Competenza e giurisdizione

L'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il quale devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative obiettivamente connesse con un reato, si riferisce all'ipotesi in cui l'accertamento della violazione amministrativa costituisca antecedente necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato, e non invece all'ipotesi in cui la condotta sia parzialmente comune ad un reato e ad un illecito amministrativo. (Nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del pretore che aveva negato la pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo, consistente nella circolazione di un motociclo senza carta di circolazione e senza copertura assicurativa, rispetto al reato di circolazione senza targa, contestualmente commesso.)

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)