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Sez. L, Sentenza n. 1641 del 15/02/1995 (Rv. 490454 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Licenziamento di dirigente - Azione giudiziaria di quest'ultimo diretta alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare - Termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad interpretazione di un contratto collettivo richiamante per i dirigenti la disciplina contrattuale e legislativa degli impiegati in quanto compatibile.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490454-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

Per i dipendenti con la qualifica di dirigenti, come tali sottratti alle norme limitative dei licenziamenti individuali poste dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, l'azione giudiziaria, diretta alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo (nella specie dall'art. 19 del c.c.n.l. 16 maggio 1985 per i dirigenti di aziende industriali) non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (così come neanche ai termini previsti dalla contrattazione collettiva per l'instaurazione del procedimento davanti agli arbitri). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 6 legge n. 604/1966 con riferimento ad azione di dirigente diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970 e alla condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare. In particolare la S.C. ha ritenuto logico e conforme ai criteri legali di ermeneutica contrattuale il rilievo del giudice di merito che la disposizione del contratto collettivo di richiamo delle norme collettive e legislative in vigore per gli impiegati, in quanto compatibili con la figura del dirigente, non possa riguardare anche disposizioni della disciplina legale limitativa dei licenziamenti).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)