Sez. L, Sentenza n. 8700 del 26/06/2000 (Rv. 538055 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Licenziamento di dirigente di azienda industriale - Disciplina contrattuale collettiva sull'impugnativa davanti al collegio arbitrale - Proposizione dell'azione davanti al giudice - Ammissibilità - Limiti - Termine di decadenza previsto da detta disciplina per la impugnativa davanti al collegio arbitrale - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
Coerentemente con il principio della non applicabilità in via analogica delle norme in materia di decadenza, che sono di stretta interpretazione, deve escludersi che il termine di decadenza previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di aziende industriali per l'impugnazione del licenziamento davanti al collegio arbitrale sia applicabile nel caso in cui il dirigente faccia valere i diritti relativi davanti all'autorità giudiziaria, come al medesimo è consentito, a meno che non abbia già adito il collegio arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)