Sez. U, Sentenza n. 1463 del 11/02/1987 (Rv. 450904 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO DEVOLVENTE AD UN COLLEGIO DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE IL RISCONTRO DELLA GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO - INDAGINE GIUDIZIALE DIRETTA A STABILIRE LA RICORRENZA DI UN ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE OVVERO DI UN ARBITRAGGIO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - CLAUSOLA DI CONTRATTO COLLETTIVO DEVOLVENTE AD UN COLLEGIO DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE IL RISCONTRO DELLA GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO - INDAGINE GIUDIZIALE DIRETTA A STABILIRE LA RICORRENZA DI UN ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE OVVERO DI UN ARBITRAGGIO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Con riguardo ai dipendenti con la qualifica di dirigenti, come tali sottratti alle norme limitative dei licenziamenti individuali poste dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, ed in relazione alla clausola del contratto collettivo, che devolva ad un collegio di arbitrato e conciliazione il riscontro della giustificazione o meno del licenziamento, nonché il riconoscimento, in difetto di giustificazione, di un'indennità in favore del dipendente licenziato (nella specie, artt. 17 e 20 del C.C.n.L. del 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali), l'indagine diretta a stabilire la ricorrenza di un arbitrato, rituale od irrituale, soggetto alle specifiche Disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533, ovvero di un arbitraggio, esorbitante dall'applicazione di dette ultime norme, deve essere condotta dal giudice del merito in base al principio secondo cui l'arbitrato (rituale od irrituale) si traduce in un intervento su controversia fra opposti diritti, che si assumono esistenti per effetto di un rapporto già costituito, mentre l'arbitraggio viene a completare una fattispecie negoziale ancora non perfezionatasi, e, quindi, a comporre un mero conflitto di interessi. All'indicato fine, pertanto, il medesimo giudice, avvalendosi degli ordinari criteri di ermeneutica negoziale, deve stabilire se la clausola contrattuale contempli o meno il giudizio arbitrale sulla premessa della delimitazione pattizia dei casi di legittimità del recesso del datore di lavoro (eventualmente anche utilizzando espressioni analoghe a quelle usate in proposito dalla menzionata legge del 1966), atteso che, ove ciò si verifichi, la pronuncia degli arbitri assume i predetti connotati di un intervento su diritti in conflitto. (V 1869/82, mass n 419714; (V 1869/82, mass n 419715; (V 6454/79, mass n 403195; (V 4701/79, mass n 401256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Contr. Coll. 04/04/1975 num. 17, Contr. Coll. 04/04/1975 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)