Sez. U, Sentenza n. 516 del 27/07/1999 (Rv. 529028 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - "IUS SUPERVENIENS" | Lavori pubblici in concessione - Controversie su diritti - Giurisdizione sopravvenuta del giudice ordinario - Rilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - "IUS SUPERVENIENS"
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995 n. 206), le controversie relative alla concessione di sole costruzioni di opere pubbliche sono assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche e sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta su posizioni di diritto soggettivo; poiché esigenze di economia processuale impongono di attribuire rilevanza alla giurisdizione (così come alla competenza) sopravvenuta anche alla luce del nuovo testo dell'art. 5 cod.pro.civ. (come risultante dalla legge n. 353 del 1990), in caso di giudizio su diritti pendente alla data di entrata in vigore dell'art. 31 bis citato innanzi al giudice ordinario, questi, sebbene originariamente sfornito di giurisdizione, non deve dichiararne il difetto ma decidere nel merito dato il sopravvenire per effetto della nuova legge di un criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)