Sez. U, Sentenza n. 5299 del 12/06/1997 (Rv. 505157 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessioni di lavori pubblici - Equiparazione agli appalti di opere pubbliche - Controversie su posizioni di diritti soggettivi - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis legge 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 2 giugno 1995 n. 206), il cui quarto comma dispone che ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, anche le controversie relative alla concessione di sole costruzioni di opere pubbliche devono rimanere assoggettate agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale in tema di appalto di opere pubbliche, con la conseguenza che tali controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 legge n. 1034 del 1971, soltanto in ordine ai profili riguardanti la vicenda traslativa delle pubbliche funzioni predette, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e parimenti quella arbitrale, se prevista dal rapporto) per le controversie che abbiano ad oggetto questioni relative a diritti soggettivi, perché concernenti gli altri aspetti del rapporto tra la P.A. concedente e il privato, tra cui quelli più specificamente attinenti all'attività di costruzione dell'opera pubblica, qualificabili in termini di appalto. Tale disposizione trova applicazione anche ai giudizi che alla data di entrata in vigore del citato D.L. n.101 del 1995 pendevano innanzi al giudice ordinario (e tale deve considerarsi il giudizio instaurato a seguito dell'impugnativa di un lodo arbitrale allorché la domanda sia stata introdotta innanzi agli arbitri prima della data suddetta), sempre che la controversia abbia ad oggetto posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 206 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)