diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 02/03/1998 (Rv. 513200 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Istanza - Al Presidente del Tribunale anziché al giudice istruttore - Nullità del procedimento per incompetenza - Esclusione - Sostituzione del giudice istruttore in violazione degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ. - Irregolarità di carattere interno.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513200-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

Se l'istanza per la prosecuzione di un processo (art. 297 cod. proc. civ.), sospeso in istruttoria per pregiudizialità penale, è rivolta al Presidente del tribunale, anziché all'istruttore, e quegli, nel fissare l'udienza, nomini altro G.I., pur se in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., né la riassunzione, né il procedimento sono nulli, perché tra organi del medesimo ufficio non sussiste una questione di competenza esterna e perché la violazione della predette norme non incide sulla costituzione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 158, Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)