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Sez. 2 - , Sentenza n. 19411 del 12/03/2019 Ud. (dep. 08/05/2019) Rv. 276062 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Manifesta infondatezza – Definizione – Mera infondatezza – Differenze.
Stato
decisa il 2019-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276062-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

In tema di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è manifestamente – e non meramente- infondata la questione che si riveli "ictu oculi" priva di ogni consistenza perché si limita a riproporre pedissequamente una questione già dichiarata infondata, in difetto di fatti nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel caso in cui la definizione presupponga la risoluzione di un problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)