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Sez. 2 - , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Manifesta infondatezza – Nozione.
Stato
decisa il 2019-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276916-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

Il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)