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Sez. 1, Sentenza n. 3419 del 02/08/1977 (Rv. 386966 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - OPERE STRADALI OD AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386966-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - OPERE STRADALI OD AUTOSTRADALI - SUBAPPALTI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONTRIBUENTE.*

Affinche il contratto di subappalto, stipulato dall'appaltatore di opere stradali od autostradali, possa godere dei benefici fiscali previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 (nella specie, esenzione dall'imposta di registro), non e sufficiente che esso sia occorrente all'esecuzione di dette opere pubbliche, ma e altresi necessario che risulti autorizzato dall'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art 339 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato F sui lavori pubblici. Tale requisito, configurando presupposto per l'ammissione agli indicati benefici, deve essere dimostrato dal contribuente, il quale contrasti la pretesa dall'amministrazione finanziaria rivolta alla tassazione dell'atto. (V 2258/76, mass n 381058; (V 2195/76, mass n 380990; (V 2974/75, mass n 377067).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)