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Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 14/06/1976 (Rv. 380990 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE GENERALE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - MANCATA AUTORIZZAZIONE - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380990-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE GENERALE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO - MANCATA AUTORIZZAZIONE - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO.*

L'agevolazione di cui all'art 8 della legge n 729 del 1961 sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali, che prevede l'esenzione da ogni tributo statale e locale per tutti gli Atti 'occorrentì all'attuazione della legge stessa, non si applica ai contratti di subappalto dell'opera pubblica che non siano stati autorizzati dall'amministrazione, non potendo detti contratti - proprio per difetto di tale autorizzazione, prescritta dall'art 339 della legge sui lavori pubblici, applicabile anche a tali costruzioni - essere considerati occorrenti in senso giuridico alla realizzazione dell'opera. (Conf 2974/75, mass n 377067; (Conf 1622/75, mass n 375217; (Conf 105/75, mass n 373271; (Conf 2506/74, mass n 370948; (Conf 2419/74, mass n 370813; (Conf 2506/74, mass n 370948).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)