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Sez. 1, Sentenza n. 2258 del 16/06/1976 (Rv. 381058 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTO DI SUBAPPALTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DELLA PA.*
Stato
decisa il 1976-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381058-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI EX LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTO DI SUBAPPALTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - APPROVAZIONE DELLA PA.*

Il contratto con il quale l'appaltatore di opere stradali conferisce in subappalto, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori assunti, gode dei benefici fiscali (nella specie, esenzione dall'imposta di registro) previsti dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, contenente norme sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, nel caso in cui risulti che il subappalto medesimo sia stato approvato dalla pubblica amministrazione, ovvero dallo ente che abbia avuto la concessione delle opere, ai sensi dell'art 2 della citata legge n 729 del 1961. (V 2974/75, mass n 377067).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 52, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)