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Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 16/09/1981 (Rv. 415922 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415922-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DIVIETO.*

La valutazione dell'opportunità di ordinare l'intervento in causa del terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ. rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, sia per i limiti temporali stabiliti, per la chiamata di un terzo in causa, dall'art. 269 cod. proc. civ., sia per la salvaguardia del doppio grado di giurisdizione. Da ciò consegue che il mancato uso del relativo potere non può formare oggetto di Sindacato da parte del giudice di appello, il quale, da un lato, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice per l'Esercizio di quel potere, esulando tale ipotesi dai motivi di remissione tassativamente previsti dall'art. 354 cod. proc. civ., e, dall'altro, non potrebbe ordinare l'intervento del terzo in appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 344 dello stesso codice. (Conf. 4432/79, mass. N. 400977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)