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Sez. U, Sentenza n. 2156 del 28/05/1975 (Rv. 375925 - 01)

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - POTERI DI SINDACATO DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375925-01

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - DISCREZIONALITA DELLA PA - LIMITI - POTERI DI SINDACATO DELL'AGO.*

In tema di costruzione e manutenzione di strade, come di opere pubbliche in genere, il giudice ordinario, se non ha il potere di sindacare la corrispondenza dell'attivita esplicata dalla pubblica amministrazione agli scopi di ordine generale da essa perseguiti, al fine di accertarne l'eventuale colpa e responsabilita civile a titolo di illecito, in quanto un siffatto Sindacato coinvolgerebbe le valutazioni discrezionali della pa nella cura dei pubblici interessi, puo pero accertare l'eventuale violazione del limite esterno posto a detta discrezionalita dal principio generale del neminem laedere, il quale impone anche alla pubblica amministrazione di evitare (mediante l'adozione delle cautele richieste dalle leggi, dai regolamenti, o dalle comuni regole di prudenza e diligenza) che dalla costruzione o manutenzione dell'opera derivino danni alla vita, all'incolumita od al patrimonio dei cittadini. (nella specie trattavasi di danni provocati dalla caduta, su una strada statale, di un macigno distaccatosi da parete rocciosa di proprieta privata, ed i giudici del merito, accertata la prevedibilita e prevenibilita dell'evento da parte dell'amministrazione, ne avevano affermata la responsabilita civile e l'Obbligo al risarcimento dei danni, per la mancata adozione di idonee cautele protettive della Sede stradale; la SC ha ritenuto corretta la decisione, enunciando il principio di cui sopra). (V 2378/73, mass n 365732; 1409/73, mass n 364110; 1659/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 13, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 13, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 35), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 35, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)