Sez. 3, Sentenza n. 6565 del 07/11/1983 (Rv. 431277 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA E DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA E DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATO ESERCIZIO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il potere attribuito dall'art. 182 cod. proc. civ. al giudice istruttore di rilevare i difetti di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione e di assegnare alle parti un termine per la relativa regolarizzazione costituisce una facoltà discrezionale, il cui mancato Esercizio, ancorché non giustificato da alcuna motivazione, non è sindacabile in Sede di legittimità. (V 2860/83, mass n 427772; (Conf 1808/79, mass n 398175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)