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Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 11/12/2024 Cc. (dep. 11/02/2025) Rv. 287620-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Mancata impugnazione dell’informativa antimafia interdittiva - Impugnazione del successivo provvedimento di aggiornamento della stessa - Richiesta di applicazione del controllo giudiziario - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287620-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'impresa che non abbia impugnato l'informativa antimafia interdittiva, e che, chiestane al Prefetto la revisione, abbia impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di aggiornamento emesso ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è legittimata a richiedere l'applicazione del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, comma 6, del medesimo decreto.

Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 34 bis, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 91 com. 5, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 84, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 159 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)