Sez. 2, Sentenza n. 16105 del 15/03/2019 Cc. (dep. 12/04/2019) Rv. 276530 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva – Richiesta di accedere al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011 – Presupposti – Pendenza di impugnazione avanti al giudice amministrativo – Necessità – Sussistenza – “Ratio”.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In materia di misure di prevenzione, è inammissibile la richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, formulata dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva, nel caso in cui la misura sia divenuta irrevocabile in sede di giudizio amministrativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" dell'istituto è quella di consentire, a mezzo di specifiche prescrizioni e con l'ausilio di un controllore nominato dal tribunale, la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della definizione del ricorso amministrativo, per evitare che la stessa, ove privata di commesse pubbliche o di autorizzazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività, subisca conseguenze irreparabili a causa della "pendenza" del provvedimento prefettizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)