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Sez. 2, Sentenza n. 2705 del 29/04/1982 (Rv. 420558 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - IRRETROATTIVITÀ DI UNA NUOVA LEGGE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420558-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - IRRETROATTIVITÀ DI UNA NUOVA LEGGE - CONSEGUENZE.*

La retroattività normativa sussiste quando la nuova disciplina disconosca gli effetti già esauriti del fatto passato e tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di essi. Per contro la nuova legge è priva di carattere retroattivo e deve essere applicata ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenuti alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto disciplinato dalla legge precedente, ove essi, ai fini della disciplina posta dalla nuova legge, debbano essere considerati in sè stessi, indipendentemente dal loro collegamento col fatto generatore, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina del fatto medesimo: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione da presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento suddetto, se ancora non espresso definitivamente. (Conf 2743/75, mass n 376746).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)