Sez. L, Sentenza n. 2959 del 26/03/1987 (Rv. 452064 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DEBITO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ACCERTAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - PRESUPPOSTI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DEBITO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ACCERTAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - PRESUPPOSTI - DECORRENZA.*
Sulla somma riconosciuta in giudizio come dovuta dall'ente previdenziale all'assicurato non maturano interessi corrispettivi (a meno che non siano previsti da una speciale disciplina come quella dettata dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 per le prestazioni a carico dell'i.N.P.S.) bensì solo gli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. e questi presuppongono il comportamento colpevole dell'ente previdenziale, che non può presumersi ma è ravvisabile allorché siano superati quei limiti di tempo ragionevolmente necessari - anche in relazione alle esigenze organizzative dell'ente - per il compimento degli Atti del procedimento amministrativo. Tali interessi decorrono dal giorno della notifica della domanda giudiziale o dalla data di un precedente atto di Costituzione in mora, al quale non può essere equiparata la iniziale domanda dell'assicurato in Sede amministrativa, che ha solo la funzione di atto d'impulso del procedimento, né le successive impugnative, né il rigetto della domanda in Sede amministrativa, che ha natura di provvedimento e non può equivalere a rifiuto del debitore di adempiere l'obbligazione. (V 7438/86, mass n 449491; (V 3243/86, mass n 446239; (V 4923/85, mass n 442301; (Conf 2060/85, mass n 439965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)