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Sez. L, Sentenza n. 2060 del 20/03/1985 (Rv. 439965 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DEBITO DELL'ENTE PREVIDENZIALE ACCERTATO IN GIUDIZIO A FAVORE DELL'ASSICURATO - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - PRESUPPOSTI - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA, DELLE SUCCESSIVE IMPUGNAZIONI O DEL RIGETTO DI TALE DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439965-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DEBITO DELL'ENTE PREVIDENZIALE ACCERTATO IN GIUDIZIO A FAVORE DELL'ASSICURATO - INTERESSI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - INTERESSI MORATORI - PRESUPPOSTI - DECORRENZA - DALLA DATA DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA, DELLE SUCCESSIVE IMPUGNAZIONI O DEL RIGETTO DI TALE DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ.*

Sulla somma riconosciuta in giudizio come dovuta dall'ente previdenziale all'assicurato non maturano interessi corrispettivi (a meno che non siano previsti da una speciale disciplina come quella dettata dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 per le prestazioni a carico dell'i.N.P.S.) bensì solo gli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ. e questi presuppongono il comportamento colpevole dell'ente previdenziale che non può presumersi ma è ravvisabile allorché siano superati quei limiti di tempo ragionevolmente necessari - anche in relazione alle esigenze organizzative dell'ente - per il compimento degli Atti del procedimento amministrativo. Tali interessi decorrono dal giorno della notifica della domanda giudiziale o dalla data di un precedente atto di Costituzione in mora, al quale non può essere equiparata l'iniziale domanda dell'assicurato in Sede amministrativa, che ha solo la funzione di atto d'impulso del procedimento, né le successive impugnative, né il rigetto della domanda in Sede amministrativa che ha natura di provvedimento e non può equivalere a rifiuto del debitore di adempiere all'obbligazione. (V 3493/83, mass n 428384; (V 1904/83, mass nn 426756 e 426755; (V 1639/83, mass n 426478; (V 440/83, mass n 425233).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)