Sez. 2, Sentenza n. 6015 del 30/04/1999 Ud. (dep. 12/05/1999) Rv. 213380 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Struttura del reato - Descrizione - Evento lesivo del patrimonio altrui come elemento costitutivo del reato - Configurabilità - Conseguenze in tema di individuazione del momento di decorrenza del termine prescrizionale.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
Il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l'ultimo pagamento degli interessi usurari. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)