Sez. 2, Sentenza n. 41045 del 13/10/2005 Cc. (dep. 11/11/2005) Rv. 232698 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE | Natura giuridica - Momento consumativo - Concorso - Differenza con il reato di favoreggiamento personale e di estorsione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE
Poichè, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a "condotta frazionata" o a "consumazione prolungata", concorre nel reato previsto dall'art. 644 cod. pen. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario della pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)