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Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 22/02/2010 (Rv. 611663 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI | Giudizio di divisione - Riserva di collegialità - Esclusione - Esistenza di contestazioni - Provvedimento del giudice istruttore - Forma di ordinanza e contenuto di sentenza - Conseguenze - Impugnazione esperibile - Appello e non ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611663-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI

A norma dell'art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il procedimento di scioglimento della comunione è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica, non rientrando tra quelli per i quali è prevista riserva di collegialità; pertanto, ove il giudice istruttore provveda con ordinanza sulla vendita nonostante siano sorte contestazioni al riguardo, il relativo provvedimento è pronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio e pur non avendo la forma di sentenza di cui al secondo comma dell'art. 788 cod.prod.civ., ne ha comunque il contenuto, onde lo strumento di impugnazione esperibile avverso di esso è l'appello, e non il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 788, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)