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Sez. 2, Sentenza n. 1572 del 12/02/2000 (Rv. 533772 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI | Controversia sulla necessità di vendita - Ordinanza del giudice istruttore - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - Necessità - Reclamo al collegio o opposizione agli atti esecutivi - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533772-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI

Nel procedimento di scioglimento della comunione qualora sorga una controversia sulla necessità di vendita degli immobili, la relativa decisione compete a norma dell'art.788 cod. proc. civ. al collegio, con la conseguenza che ove la vendita sia stata disposta con ordinanza del giudice istruttore (disattendendo l'istanza di acquisizione in proprietà dell'immobile in comunione, salvo conguaglio) anziché con sentenza da parte del collegio, tale provvedimento contro cui non è dato né reclamo immediato al collegio né il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., avendo esso, malgrado la forma assunta, contenuto decisorio e non essendo altrimenti impugnabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)