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Sez. 3, Sentenza n. 27 del 05/01/1979 (Rv. 396031 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - NECESSITA - VOLONTA DEL COLTIVATORE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE A CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL PRELIMINARE DI VENDITA - INEFFICACIA - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DEL COLTIVATORE DI VOLER ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDO UN PREZZO PARI ALLA DIFFERENZA TRA QUELLO INDICATO NEL PRELIMINARE E L'INDENNITA DI BUONUSCITA PROMESSA DAL PROPRIETARIO NEL PRELIMINARE STESSO AL FINE DI CONSEGNARE LIBERO IL FONDO).*
Stato
decisa il 1979-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396031-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE AL COLTIVATORE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO - NECESSITA - VOLONTA DEL COLTIVATORE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE A CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEL PRELIMINARE DI VENDITA - INEFFICACIA - FATTISPECIE (DICHIARAZIONE DEL COLTIVATORE DI VOLER ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PAGANDO UN PREZZO PARI ALLA DIFFERENZA TRA QUELLO INDICATO NEL PRELIMINARE E L'INDENNITA DI BUONUSCITA PROMESSA DAL PROPRIETARIO NEL PRELIMINARE STESSO AL FINE DI CONSEGNARE LIBERO IL FONDO).*

A norma dell'art 8, quarto comma, della legge n 590 del 1965, nel testo sostituito dall'art 8 della legge n 817 del 1971, il proprietario, che intenda alienare il proprio fondo rustico, deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di compravendita, in cui devono essere indicati il prezzo di vendita e le altre norme pattuite. Se il coltivatore manifesta la volonta di esercitare il proprio diritto di prelazione a condizioni diverse da quelle indicate nel preliminare, il diritto non puo ritenersi validamente esercitato, per Mancanza di conformita dell'accettazione alla proposta di vendita. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto la non conformita dell'accettazione alla proposta, avendo il coltivatore dichiarato di voler acquistare ad un prezzo pari alla differenza tra quello indicato nel preliminare e lo importo dell'indennita di buonuscita che, sempre secondo il preliminare, il proprietario si era assunto di pagare ad esso coltivatore, per poter consegnare libero il fondo).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)