Sez. L, Sentenza n. 6354 del 18/07/1987 (Rv. 454624 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI INABILITÀ TEMPORANEA - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - MEZZI - DISCIPLINA EX ART. 2943 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DIRITTO ALLA INDENNITÀ GIORNALIERA DI INABILITÀ TEMPORANEA - TERMINE TRIENNALE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - MEZZI - DISCIPLINA EX ART. 2943 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al diritto all'indennità giornaliera di inabilità temporanea, spettante al lavoratore infortunatosi sul lavoro, il termine (triennale) di prescrizione - che decorre dalla data dell'infortunio ed è sospeso (ma solo per 150 giorni ai sensi degli artt. 111 e 112 DPR n. 1124 del 1965) durante lo svolgimento del procedimento amministrativo - può essere interrotto soltanto dall'Esercizio dell'Azione giudiziaria o dal riconoscimento del diritto da parte dell'Inail, applicandosi, non già la generale disciplina codicistica dell'interruzione della prescrizione (art. 2943 cod. civ.), ma la disciplina speciale - derogativa di questa ultima - dettata dall'art. 112 citato. (V 5339/85, mass n 442581; (V 4857/85).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)