Sez. L, Sentenza n. 5339 del 30/10/1985 (Rv. 442581 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
L'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si prescrive, a norma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nel termine di tre anni, decorrenti dalla data della denuncia dell'infortunio ovvero dalla data in cui i postumi abbiano raggiunto il minimo indennizzabile (quando il grado di inabilità suscettibile di rendita vitalizia sia raggiunto nel corso della procedura amministrativa) e tale prescrizione può essere interrotta, oltre che dallo eventuale riconoscimento del diritto da parte dell'istituto, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, restando il termine sospeso unicamente durante la liquidazione in via amministrativa delle prestazioni e limitatamente al periodo di 120 giorni all'uopo fissato dall'art. 104 del d.P.R. cit. Per il procedimento amministrativo, a cui si somma quello massimo di 150 giorni per la liquidazione della rendita, senza che l'ulteriore protrazione della procedura amministrativa possa produrre alcun effetto sospensivo. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che erroneamente aveva riconosciuto efficacia sospensiva della prescrizione ad una richiesta stragiudiziale della prestazione fatta dal lavoratore infortunato). (Conf 866/84, mass n 433064; (Conf 587/84, mass n 432823; (Conf 6294/83, mass n 431030).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)