Sez. 5 - , Sentenza n. 57028 del 22/10/2018 Ud. (dep. 18/12/2018) Rv. 274378 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Sentenza di appello - Condanna della parte civile al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'imputato - Omessa liquidazione - Annullamento senza rinvio - Liquidazione effettuata dalla Corte di cassazione - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione, può provvedervi la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)