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Sez. 2 - , Sentenza n. 46654 del 18/09/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) Rv. 277595 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Spese processuali sostenute dalla parte civile - Omessa statuizione nella sentenza di condanna – Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277595-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

È ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendo disposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, aveva omesso la pronuncia sulle spese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)