Sez. 1, Sentenza n. 1724 del 05/03/1990 (Rv. 465660 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA LORO APPLICAZIONE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DEL GIUDICE IN ORDINE ALLA LORO APPLICAZIONE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'Esercizio concreto del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. proc. civ., nonché l'accertamento del relativo presupposto - costituito dall'impossibilità o dalla rilevante difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare - non sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimità, sempre che la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. (Conf 5031/87, mass n 453634; (Conf 4619/85, mass n 442081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)