Sez. 3, Sentenza n. 524 del 02/03/1971 (Rv. 350205 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SUPERIORITA DEL PREZZO RISPETTO AL VALORE VENALE - TASSA DI REGISTRO - COMMISURAZIONE AL PREZZO E NON AL VALORE VENALE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - FONDI RUSTICI - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - SUPERIORITA DEL PREZZO RISPETTO AL VALORE VENALE - TASSA DI REGISTRO - COMMISURAZIONE AL PREZZO E NON AL VALORE VENALE.*
L'art 16 del DL 7 agosto 1936, n 1639, indica, in linea generale i criteri da seguire per determinare il valore venale in comune commercio di ogni specie di beni immobilì tali criteri sono stati modificati, per quanto riguarda i fondi rustici, dalla legge 27 maggio 1959, n 355, la quale sostituendo al criterio elastico mercantile della legge fondamentale di registro, un criterio di valutazione fisso ed automatico, ha disposto che nei casi in essa espressamente indicati (secondo la interpretazione autentica della successiva legge 20 novembre 1962, n 1706) il valore venale dei fondi rustici deve essere determinato esclusivamente in base alle tabelle censuarie compilate ed aggiornate, annualmente, dalla commissione censuaria centrale. Tale modifica, investe soltanto il sistema di valutazione dei beni trasferiti (fondi rustici) al fine di determinare il valore tassabile, ma non disciplina in modo diverso dal passato, il principio generale del riferimento della tassa di registro, per la sua liquidazione alla controprestazione di maggiore entita del negozio di trasferimento. Correlativamente anche nel vigore della nuova legge n 355 del 1959 ove in una compravendita di fondo rustico il prezzo indicato nel negozio risulti superiore al valore di detto fondo determinato col criterio automatico di valutazione censuaria per coefficienti ovvero col criterio tradizionale della legge n 1639 del 1936 la tassa di registro continuera ad essere commisurata al prezzo, maggiore, e non valore minore, del fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)