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Sez. 1, Sentenza n. 204 del 28/01/1972 (Rv. 356002 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERIO DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - APPLICABILITA - LIMITI - PREZZO PATTUITO SUPERIORE AL VALORE - PREVALENZA.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356002-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - CRITERIO DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - APPLICABILITA - LIMITI - PREZZO PATTUITO SUPERIORE AL VALORE - PREVALENZA.*

L'art 16 del DL 7 agosto 1936, n 1639 indica in generale i criteri da seguire per determinare il valore venale in comune commercio di ogni specie di beni immobili. Tali criteri sono stati modificati, relativamente ai fondi rustici, dalla legge 27 maggio 1959, n 355; la quale ha sostituito al criterio elastico mercantile della legge fondamentale di registro un criterio di valutazione fisso ed automatico, stabilendo che nei casi in essa espressamente indicati (secondo l'interpretazione autentica della legge 20 novembre 1962, n 1706) il valore venale dei fondi rustici deve essere determinato esclusivamente in base alle tabelle censuarie compilate ed aggiornate, annualmente, dalla commissione centrale. La non equivalenza dell'indicazione del prezzo contrattuale alla dichiarazione di valore non importa deroga al principio generale in forza del quale, anche nel vigore delle sopravvenute leggi, l'imposta di registro sugli Atti di compravendita dei fondi rustici va applicata sui prezzi pattuiti, eventualmente prevalenti. (V 734'71, mass n 350539; 524'71, mass n 350205).*

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1, Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)