Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 06/06/1975 (Rv. 376047 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI - VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI - VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'imposta di registro sui trasferimenti per atto tra vivi dei fondi rustici, la legge 27 maggio 1959, n 355, interpretata autenticamente con la legge 22 novembre 1962, n 1706, non ha intaccato il principio secondo cui l'imponibile e determinato in base alla maggiore somma tra il corrispettivo dichiarato e il valore del bene e consente che si applichi la valutazione automatica tabellare solo quando nell'atto sia stata omessa l'indicazione del valore ovvero ne sia stato indicato espressamente uno inferiore a quello risultante dall'applicazione della legge 20 ottobre 1954, n 1044. Pertanto, anche nel vigore di dette leggi, ove in una compravendita di fondo rustico il corrispettivo indicato nell'atto sia superiore al valore determinato col criterio automatico tabellare, l'imposta di registro va applicata in base a detto corrispettivo. (Conf 551/73, mass n 362593; V 204/72, mass n 356002; (V 734/71, mass n 350539; 524/71, mass n 350205).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)