diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3386 del 13/12/1973 (Rv. 367326 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE CENSUARIE - INDICAZIONE NELLA COMPRAVENDITA DI PREZZO MAGGIORE DEL VALORE DEL FONDO - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA - RIFERIMENTO AL PREZZO.*
Stato
decisa il 1973-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367326-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE CENSUARIE - INDICAZIONE NELLA COMPRAVENDITA DI PREZZO MAGGIORE DEL VALORE DEL FONDO - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA - RIFERIMENTO AL PREZZO.*

L'art 16 del DL 7 agosto 1936, n 1639, indica in linea generale i criteri da seguire per determinare il valore venale in comune commercio di ogni specie di beni immobili. Tali criteri sono stati modificati, per quanto riguarda i fondi rustici, dalla legge 27 maggio 1959, n 355, la quale, sostituendo al criterio elastico mercantile della legge fondamentale di registro un criterio di valutazione fisso ed automatico, ha disposto che nei casi in essa espressamente indicati (secondo l'interpretazione autentica della successiva legge 20 novembre 1962, n 1706) il valore venale dei fondi rustici deve essere determinato esclusivamente in base alle tabelle censuarie compilate ed aggiornate annualmente dalla commissione censuaria centrale. Tale modifica investe soltanto il sistema di valutazione dei beni trasferiti (fondi rustici) al fine di determinare il valore tassabile, ma non disciplina in modo diverso dal passato il principio generale del riferimento della tassa di registro, per la sua liquidazione, alla controprestazione di maggiore entita del negozio di trasferimento. Correlativamente, anche nel vigore della nuova legge n 355 del 1959, ove in una compravendita di fondo rustico il prezzo indicato nel negozio risulti superiore al valore di detto fondo determinato col criterio automatico di valutazione censuaria per coefficienti, ovvero col criterio tradizionale della legge n 1639 del 1936, la tassa di registro continuera ad essere commisurata al prezzo maggiore e non al valore minore del fondo. (V 204/72, mass n 356002; 734/71, mass n 350539; (V 524/71, mass nn 350205 e 350203).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355, Legge 22/11/1962 num. 1706 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)