Sez. 3, Sentenza n. 36619 del 06/03/2003 Ud. (dep. 24/09/2003) Rv. 226368 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Obbligo del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento per procedere all'esame del teste - escusso secondo le modalità di cui all'art. 498, comma 4, cod. proc. pen. e divenuto maggiorenne prima della sentenza che decide il giudizio di appello - con le modalità ordinarie di cui all'art. 498, commi 1, 2 e 3 - Omessa previsione - Violazione degli articoli 3 e 111, commi 3, 4, e 5 Cost. Manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 111, commi 3, 4, 5 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen., in eventuale connessione integrativa con l'art. 604, comma 5, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento per procedersi, con le modalità ordinarie di cui all'art. 498, commi 1, 2 e 3, ad esame e controesame, del teste già escusso in primo grado secondo le modalità di cui all'art. 498, comma 4 poiché minorenne, allorché quest'ultimo abbia raggiunto la maggiore età prima della sentenza che decide il grado di appello - in quanto non sussiste alcuna omogeneità con la disciplina della rinnovazione degli atti nulli di cui all'art. 604, comma 5, posto che nella specie si tratta di prova genuinamente acquisita e che non può andare dispersa, né è violato il principio del contraddittorio poiché la prova acquisita, attraverso l'interrogatorio presidenziale tutela un interesse di natura costituzionale preminente e ad essa, come a qualsiasi altra prova testimoniale, si applica il regime della rinnovazione del dibattimento di cui all'art. 603, avuto riguardo al principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3, Costituzione art. 111 com. 4, Costituzione art. 111 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)