Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 21/02/1997 Ud. (dep. 19/03/1997) Rv. 207271 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Inutilizzabilità della prova - Condizioni - Differenze rispetto alla nullità - Indicazione - Inosservanza delle formalità di acquisizione della prova - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod.proc.pen., non avendo quest'ultima norma - che ha previsto la inutilizzabilità come sanzione di carattere generale applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori - eliminato lo strumento della nullità. Ed invero, le categorie della nullità e della inutilizzabilità, pur operando nell'ambito della patologia della prova, restano distinte ed autonome: la prima attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova, vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, in quanto consiste nel mancato rispetto del parametro normativo stesso in alcuni dei suoi peculiari presupposti; la seconda presuppone invece una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale. (Nella fattispecie si trattava di testimonianze di minorenni assunte senza l'osservanza delle cautele stabilite dall'art.498 comma quarto cod.proc.pen., bensì nell'ordinario incrocio di accusa e difesa. La Suprema Corte, nell'escludere, in applicazione del principio enunciato in massima, la inutilizzabilità di tali testimonianze, ha altresì escluso la sussistenza di nullità in forza del principio della tassatività delle nullità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)