Sez. 3, Sentenza n. 16030 del 02/03/2006 Ud. (dep. 11/05/2006) Rv. 234191 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Teste maggiorenne infermo di mente - Conduzione dell'esame - Sentenza n. 283 del 1997 della Corte costituzionale - Conseguenze.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di esame diretto e di controesame dei testimoni, il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 1997, relativa alla possibilità che sia il presidente del collegio a condurre l'esame nel caso di teste maggiorenne infermo di mente, ha valenza generale in quanto si applica non solo alle ipotesi di infermità o seminfermità mentale, ma anche a tutte le ipotesi di rilevante insufficienza psichica del teste, intesa come deficit intellettivo, facile suggestionabilità e difficoltà a gestire l'ansia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)