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Sez. L, Sentenza n. 6732 del 01/07/1999 (Rv. 528149 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratori giornalieri di campagna e assimilati - Retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 488/1968 - Prestazione di fatto di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi - Rilevanza - Condizioni - Previsione della riduzione d'orario e della relativa diminuzione retributiva nel contratto collettivo.
Stato
decisa il 1999-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528149-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

A norma dell'art. 28 DPR n. 488 del 1968 - prevedente che, per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna e assimilati, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi da versare per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti è calcolata in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per la provincia, con decreto del Ministro del lavoro, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate - non è rilevante la prestazione consuetudinaria di fatto di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria, ove tale riduzione non sia prevista e consentita dagli stessi contratti collettivi e non sia altresì consentita la corrispondente diminuzione della retribuzione giornaliera.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)