Sez. L, Sentenza n. 9286 del 15/05/2004 (Rv. 572896 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoratori giornalieri di campagna e assimilati - Retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 - Decreti ministeriali - Previsione contrattuale di riduzione dell'orario di lavoro secondo gli usi locali con conseguente riduzione dell'ammontare dei contributi - Disapplicazione dei decreti ministeriali - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Poiché, a norma dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, le retribuzioni medie per i giornalieri di campagna e assimilati, da determinarsi annualmente per provincia con decreto del Ministro del lavoro, devono tenere conto delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate, i relativi decreti ministeriali possono essere disapplicati solo nella concorrenza di due condizioni: a) che la contrattazione collettiva consenta la generalizzata riduzione, in una determinata provincia, della durata della giornata lavorativa e della conseguente retribuzione giornaliera; b) che la retribuzione corrispondente ad una giornata lavorativa ridotta, consentita dalla contrattazione collettiva, risulti "oltremodo sperequata" rispetto a quella indicata nel decreto ministeriale e tuttavia sia tale da determinare una contribuzione sufficiente all'assolvimento degli oneri previdenziali che, secondo quanto statuito dalla prima parte del medesimo art. 28, riguardano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 468 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)