Sez. L, Sentenza n. 15930 del 16/08/2004 (Rv. 575735 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Giornalieri di campagna e assimilati - Riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia ex art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 - Prestazione di fatto di un orario inferiore per effetto di usi normativi o negoziali più favorevoli - Irrilevanza - Limiti - Disapplicazione del decreto ministeriale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, secondo cui, per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna e assimilati, la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi della previdenza obbligatoria, va stabilita "in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate", non è rilevante la prestazione di fatto di un orario inferiore rispetto a quello normale previsto dai contratti collettivi di categoria, anche se la deroga dipende da più favorevoli usi normativi o negoziali, salvo il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo nel caso in cui le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva e da tale atto prese in considerazione risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle effettive. (Alla luce di tale principio, la S.C. - in fattispecie estranea all'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto interministeriale 28 dicembre 1995, attuativo di detta disposizione, essendo la relativa disciplina applicabile ai soli fini del condono contributivo - ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito rilievo, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ex art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, ad un uso normativo - in vigore nella provincia di Lecce - che prevedeva un orario giornaliero di lavoro più favorevole per i lavoratori rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo, assunto a parametro dal decreto ministeriale per la determinazione della retribuzione imponibile per quella provincia).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 com. 17 CORTE COST., DM 28/12/1995
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)