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Sez. L, Sentenza n. 445 del 14/01/2003 (Rv. 559683 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Giudizio di opposizione all'esecuzione - Sentenza passata in giudicato posta in esecuzione - Giudicato esterno - Poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559683-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la sentenza passata in giudicato posta alla base della promossa esecuzione costituisce giudicato esterno, rispetto al quale il giudice della opposizione può compiere solo una attività interpretativa, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di ogni riferimento ad elementi esterni, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia facendo riferimento a norme di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale; in particolare, con riferimento all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro e dei relativi interessi, la questione della decorrenza degli interessi deve essere risolta sulla base delle statuizioni contenute (o mancanti) nella sentenza azionata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)