Sez. 2, Sentenza n. 14530 del 08/11/2000 (Rv. 541488 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Stipulazione di un contratto - Presunzione dello svolgimento della relativa attività ad opera delle parti per sè stesse - Prova contraria - Onere del contraente deducente la rappresentanza - "Contemplatio domini" implicita o per "facta concludentia" - Deducibilità da parte dell'onerato - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Quando viene stipulato un contratto si presume che i soggetti stipulanti agiscano per sè stessi, a meno che non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri, non facciano cioè espressamente la cosiddetta "contemplatio domini". Nel caso sorgano contestazioni, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, mediante la "contemplatio domini", e non già l'altro contraente a dover dimostrare che, invece, tale "contemplatio" abbia nella specie fatto difetto. E se è vero che la "contemplatio domini" può essere anche implicita o manifestata per fatti concludenti, tale principio, basato sulla tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato da chi ha contrattato con una persona ritenendola rappresentante del soggetto legittimato al negozio e non può di certo valere nel caso opposto, quando cioè colui che ha contrattato senza spendere in modo univoco il nome del rappresentato, cerca di sottrarsi alla responsabilità personale derivante dal suo ambiguo comportamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)