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Sez. 2, Sentenza n. 25247 del 29/11/2006 (Rv. 593334 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | " Contemplatio domini " - Forma solenne - Esclusione - Spendita del nome in modo esplicito e non univoco - Necessità - Contestazione - Onere della prova - A carico del deducente - Accertamento di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593334-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE

In tema di mandato con rappresentanza, ai fini della sussistenza della "contemplatio domini", che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che l'ha concluso, pur non essendo richiesto l'uso di formule solenni o che la spendita del nome altrui risulti dallo stesso contratto, è tuttavia necessario che il rappresentante abbia reso edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato; nel caso in cui la spendita del nome sia contestata, l'onere della relativa prova in giudizio incombe su chi afferma avere assunto la veste di rappresentante e la relativa indagine, involgendo accertamenti di fatto, è devoluta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)