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Sez. L, Sentenza n. 8832 del 27/11/1987 (Rv. 456195 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO - PRESUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ AD OPERA DELLE PARTI PER SE STESSE - PROVE CONTRARIE - ONERE DEL CONTRAENTE DEDUCENTE LA RAPPRESENTANZA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456195-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO - PRESUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA ATTIVITÀ AD OPERA DELLE PARTI PER SE STESSE - PROVE CONTRARIE - ONERE DEL CONTRAENTE DEDUCENTE LA RAPPRESENTANZA - OGGETTO.*

La presunzione che, in Sede di stipulazione di un contratto, i soggetti stipulanti agiscano per sè stessi, ove non dichiarino espressamente di agire in nome e per conto di altri (cosiddetta contemplatio domini), comporta che, nel caso di successiva contestazione sulla vera identità del dominus, è il contraente che assume di aver agito in nome e per conto di altri, a dover fornire la prova di avere, al momento della stipulazione del contratto, espressamente dichiarato di agire in virtù di un potere rappresentativo a lui conferito, e non già l'altro contraente a dover dimostrare che, invece, la contemplatio domini sia nella specie mancata. (V 6584/84, mass n 438135; (V 1263/79, mass n 397492; (V 1778/63, mass n 262725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)